Statute(Required) STATUTE TEMPIO DI ARA - APS PREMESSA È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Tempio di Ara non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione Tempio di Ara, in seguito detta anche Associazione, nel perseguimento dei propri scopi si ispira al principio democratico di partecipazione alle attività e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative. ART. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Tempio di Ara non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via del Cedro, 6 nel comune di Palermo. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, o qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2 (Statuto) L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del codice civile. ART. 5 (Finalità e attività) L’associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17: organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117; educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117; riqualifica di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’associazione in particolare si propone di: Istituire gruppi di studio e di ricerca; Celebrare rituali, in luoghi pubblici e o privati, legati alle festività dell’anno e a riti di passaggio, quali presentazioni di neonati alla comunità, matrimoni, funerali e simili. Organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari, conferenze, spettacoli teatrali, di danza, concerti, fiere, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali anche con somministrazioni di cibo e bevande, presentazioni di libri, festival, proiezioni e produzioni di film, video e documentari, mostre, corsi, laboratori, attività e servizi olistici volti al benessere psicofisico dell’individuo, attività ludiche per bambini e ragazzi anche all’interno delle scuole, seminari residenziali e non, occasioni conviviali in genere; Organizzare e promuovere, per conto proprio o per conto di terzi, gite, viaggi, escursioni, visite guidate e camping; Pubblicare bollettini, siti internet, atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; Pubblicare newsletter, riviste, libri ed altro materiale editoriale al fine di divulgare articoli inerenti il lavoro svolto e tutto ciò che gli associati ritengono opportuno, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie procedure nel pieno rispetto delle norme vigenti e dello Statuto dell’Associazione; Organizzare iniziative che vedano coinvolti associati e non associati e che permettano il raggiungimento dell’oggetto sociale; Gestire e organizzare, anche con l’ausilio di terzi, biblioteche e centri di documentazione, corsi di formazione finanziati da qualsiasi ente regionale, nazionale, comunitario o privato inerenti all’attività sociale; Promuovere, realizzare, organizzare e gestire, anche in affitto o in comodato, strutture che permettano il raggiungimento dell’oggetto sociale; Stipulare convenzioni, protocolli d’intesa, chiedere e dare compartecipazioni con risorse umane e/o economiche parziali o totali con enti pubblici, morali e privati; Adoperarsi per la raccolta di fondi e firme a favore delle organizzazioni che promuovono campagne per la protezione della natura, del patrimonio culturale e dei diritti umani. Tutte le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché seconda rie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dal art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandato all’Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. ART. 6 (Ammissione) Sono associati all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di luco a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. ART. 7 (Diritti e doveri degli associati) Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista denunziare i fatti che ritieni censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. ART. 8 (Volontario e attività di volontariato) L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. ART. 9 (Perdita della qualifica) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta, anche tramite mail, all’organo amministrativo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. ART. 10 (Gli organi sociali) Sono organi dell’associazione: assemblea dei soci; organo di Amministrazione; Presidente; organo di Controllo (facoltativo); Revisore. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell’organo di controllo - laddove nominato - che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui l’articolo 2397, secondo come del Codice civile. Possono ricoprire cariche sociali i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e che non abbiamo riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. ART. 11 (L’Assemblea) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Compongono l’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria tutte quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 12 (I compiti dell’Assemblea) L’Assemblea: determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; delibera sull’esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ART. 13 (Assemblea ordinaria) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. ART. 14 (Assemblea straordinaria) L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza si almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il. Voto favorevole di almeno 3/4 degli associati Art 15 (Organo di Amministrazione) L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato L’organo di amministrazione è composto da numero 4 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l’articolo 1382 del Codice civile, Al contrario di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile. L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: Amministra l’associazione, Attua le deliberazioni dell’assemblea, Predispone il bilancio di esercizio, e, mese previsto, il bilancio sociale li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, Predispone tutti gli utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, Cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14,15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Disciplina l’ammissione degli associati Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, Documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 decreto legislativo 3 luglio 2017,n117, Cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, per tanto delimitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte ne Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. Art 16 (Il Presidente) Il presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del andato, il presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente convoca presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione , svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Art. 17 (L’organo di controllo) L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n117. L’organo di controllo: Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, Vigila sull’adeguatezza della smetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concerto funzionamento, Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, Attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l’art. 14, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni scialo o su determina affari. Art. 18 (Organo di revisione legale dei conti) È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017,n.117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Art. 18 (Libri sociali) L’associazione ha obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione, Il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del consiglio, Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo , e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono, Il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente. Art. 19 (Le risorse economiche) Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: Quote associative, Contributi pubblici e privato, Donazioni e lasciti testamentari, Rendite patrimoniali, Attività di raccolta fondi, Rimborsi da convenzioni, Provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terra, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, sciolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, Ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Art. 20 (I beni) I beni dell’associazione dono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili . I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili , i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che son collocati nella sede dell’associazione devono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati. Art. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e/o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 dl decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. Art. 22 (Bilancio) Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio dia anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l0andamento economico e finanziario dell’associazione Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sui di riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno Art. 23 (Bilancio sociale) Qualora ricorrano le condizioni di cui l’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale , redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Art. 24 (Convenzioni) Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le amminstrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale sua legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, posso la sede dell’associazione. Art. 25 (Personale retribuito) L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione Art. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Art.27 (Responsabilità dell’associazione) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per contro dell’associazione. Art.28 (Assicurazione dell’associazione) L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa. Art. 29 (Devoluzione del patrimonio) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto: Fino alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo per tanto, qualsiasi riparto tra gli associati, A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. Art. 30 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Art. 31 (Norma transitoria) Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.
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Le informazioni che gli Utenti del Sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’Utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente Sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’Utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. Finalità del trattamento dei dati I dati raccolti dal Sito durante il suo funzionamento sono utilizzati, oltre che per le finalità sopra indicate, anche per inviare materiale (tramite la mailing list) facente parte di un prodotto acquistato o per fornire informazioni riguardo a eventi e attività di Tempio di Ara APS che siano mirati rispetto agli acquisti effettuati in precedenza dagli Utenti del Sito, e tutte le informazioni da essi fornite spontaneamente. I dati custoditi nel database del sito verranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate, e comunque non oltre 5 anni, per i dati custoditi nella mailing list si fa riferimento a quanto affermato in precedenza. I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del Sito) sono conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del fine anteriormente indicato. Dati forniti dall’Utente Come sopra indicato, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi a richiesta. IV – DIRITTI DELL’UTENTE L’art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti dell’Utente. Il Sito intende pertanto informare l’Utente sull’esistenza: del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE), il loro aggiornamento (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003), la rettifica (art. 16 Regolamento UE), l’integrazione (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003) o la limitazione del Trattamento che lo riguardino (art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE); del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 7, co. 3, lett. b) D.Lgs. 196/2003); del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, blocco dei dati, trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 7, co. 3, lett. C) D.lgs. 196/2003). Le richieste possono essere indirizzate al Titolare, senza formalità o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, o inviando una mail all’indirizzo: info@tempiodiara.eu. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lett. a) – consenso espresso all’utilizzo – oppure sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a) – consenso espresso all’utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche – l’Utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’Utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano. Per una disamina più approfondita dei diritti che competono l’Utente, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. V – TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE Il presente Sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Twitter tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato e strettamente regolato dall’articolo 45, comma 1 del Regolamento UE 2016/679, per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni previste dall’articolo 45 e ss, del Regolamento UE. VI – SICUREZZA DATI FORNITI Il presente Sito tratta i dati degli Utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione). VII – MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: http://tempiodiara.eu/privacy-policy/ costituisce la privacy policy di questo Sito. Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Le versioni precedenti del documento saranno comunque consultabili a questa pagina. Il documento è stato aggiornato in data 22/02/2021 per essere conforme alle disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679. VIII – NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Decreto Legislativo 181/18, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” che modifica il Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali.”
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